L’archivio parrocchiale è l’istituto che conserva la documentazione prodotta nell’ambito delle attività proprie della parrocchia e delle sue funzioni di culto, pastorali e amministrative.
La documentazione conservata negli archivi parrocchiali è una fonte pressoché unica ed esclusiva per la storia della Chiesa stessa, ma anche per la storia di tutti quei piccoli agglomerati urbani e rurali diffusi sul territorio nazionale. È infatti testimonianza dell’attività di una chiesa amministrata dai parroci nel tempo, ma anche delle vicende di un territorio con la sua popolazione: per questo motivo l’archivio parrocchiale può essere ben definito come “archivio dei luoghi e degli uomini che in quei luoghi hanno vissuto”, perché vi è riflessa, oltre alla vita religiosa, anche la realtà culturale, socio-economica, civile e politica.
Gli archivi delle parrocchie possono essere molto antichi. Alcuni conservano documenti a partire dal tardo medioevo, ma è solo a partire dal secolo XVI che i parroci sono stati obbligati a tenere un archivio parrocchiale.
In genere sono conservati presso la chiesa parrocchiale, ma non mancano casi in cui, per i più vari motivi, il complesso archivistico è stato trasferito altrove, presso un’altra parrocchia o nell’Archivio diocesano.
Gli archivi parrocchiali presentano tratti comuni tra di loro, dovuti all’osservanza di una comune normativa canonica, ma posseggono anche proprie specificità legate alla storia locale e alle caratteristiche distintive di ciascun territorio. Il Codice di diritto canonico (can. 535 § 4) prescrive infatti che nell’archivio parrocchiale siano «custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità».
Nel 1999 la Conferenza Episcopale Italiana, con articolate disposizioni per la tutela della riservatezza, ha rivendicato il diritto proprio della Chiesa cattolica di acquisire, conservare e utilizzare per suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali, e ha ribadito il diritto del fedele alla buona fama e alla riservatezza. Perciò, gli archivi parrocchiali non sono di norma aperti alla consultazione degli studiosi, ma solo riservati alle funzioni proprie delle parrocchie, esercitate dai parroci.